È anche possibile che una mediatrice familiare in qualità di facilitatrice della comunicazione venga coinvolta dagli avvocati durante il percorso di negoziazione assistita.
La nuova legge sulla negoziazione assistita incoraggia la negozialità.
I coniugi infatti, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La convenzione è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
È questa una nuova e importante opportunità di collaborazione tra avvocati e mediatori familiari. Entrambi possono contribuire alla gestione della crisi familiare in un utile lavoro di équipe, ognuno con le sue competenze: l’avvocato più strettamente per le questioni giuridiche implicate, la mediatrice per:
∙ favorire il dialogo, ricercando modalità comunicative che riescano a includere entrambe le parti, soprattutto nel caso una parte sia più resistente ed elusiva;
∙ individuare e sciogliere nodi comunicativi e relazionali che tendono a riprodurre la conflittualità, minando la negoziazione stessa;
∙ creare un clima favorevole e in generale una maggiore fiducia reciproca, basi solide per il rispetto nel tempo degli accordi raggiunti.